La cancellazione di voli per carenza di carburante non può essere derubricata a “circostanza eccezionale”. Farlo significherebbe aprire un pericoloso precedente e indebolire in modo significativo la tutela dei passeggeri prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Secondo CODICI Lombardia, equiparare la mancanza di cherosene a eventi straordinari e imprevedibili – come calamità naturali o emergenze di sicurezza – rappresenta una forzatura giuridica.
Il rifornimento di carburante è infatti un elemento essenziale e strutturale dell’attività del vettore aereo, pienamente riconducibile alla sua sfera organizzativa e gestionale.
“La carenza di carburante non può essere considerata automaticamente una circostanza eccezionale – dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di CODICI Lombardia – Siamo di fronte a un rischio operativo prevedibile e, soprattutto, gestibile. Proprio nei contesti geopolitici più complessi, le compagnie devono programmare con maggiore prudenza.
In caso contrario, hanno il dovere di non mettere in vendita voli che non sono in grado di garantire con ragionevole certezza”. CODICI richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui anche in presenza di eventi esterni il vettore è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione.
In mancanza di tale prova, resta pienamente valido il diritto dei passeggeri alla compensazione economica, in particolare quando la cancellazione viene comunicata con meno di 14 giorni di preavviso.
“Se una compagnia è consapevole di criticità nell’approvvigionamento di carburante e continua comunque a vendere biglietti, si configura un serio profilo di responsabilità verso i consumatori – prosegue Zanon – Il rischio d’impresa non può essere trasferito sui passeggeri”.
L’associazione annuncia un monitoraggio costante della situazione e invita i viaggiatori a segnalare cancellazioni motivate dalla carenza di carburante, al fine di attivare ogni iniziativa di tutela, anche in sede giudiziaria.
CODICI ribadisce con chiarezza che:
● il rimborso del biglietto o la riprotezione su altro volo è sempre dovuto;
● la compensazione pecuniaria spetta, salvo prova rigorosa di circostanze realmente eccezionali;
● la semplice indisponibilità di carburante non è, di per sé, motivo sufficiente per escludere i diritti dei passeggeri.
“Su questo punto serve chiarezza: i diritti dei passeggeri non sono negoziabili e non possono essere compressi da interpretazioni opportunistiche – conclude Zanon – Se necessario, siamo pronti a farli valere in tutte le sedi. Non accetteremo scorciatoie interpretative a danno dei consumatori: chi vende un volo deve garantirlo o risarcire. Su questo non ci saranno sconti”.
Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia



