1. L’APPLICAZIONE IN AZIENDA
1.1 Cadenza dei controlli Green pass
Un’azienda nel definire le modalità di controllo può stabilire una cadenza diversa da quella giornaliera, ad esempio settimanale?
Ogni azienda è autonoma nei controlli: sono i datori di lavoro che stabiliscono, nel rispetto
della normativa privacy, le modalità operative e la cadenza delle verifiche. La compilazione
del registro rispecchia il controllo, che deve essere puntuale o a campione ma non
obbligatoriamente giornaliero.
1.2 Obbligo del certificato verde e del relativo controllo
Un’azienda di trasporti i cui autisti parcheggiano gli autoarticolati in piazzali NON
aziendali deve controllare il possesso del Green pass?
La norma prevede che il Green pass debba essere verificato a tutti coloro che accedono
all’interno del perimetro dei locali aziendali per prestare attività lavorativa; pertanto nel caso
1.3 Informativa Green pass per fornitori
Oltre che ai dipendenti, deve essere consegnata informativa ai fornitori soggetti all’obbligo di Green pass che accedono nei luoghi di lavoro (es. manutentori, corrieri, ecc.)?
Considerato che l’obbligo di controllo incombe nei confronti di chiunque acceda presso i
luoghi di lavoro per rendere la propria prestazione lavorativa, anche i cosiddetti “esterni”
devono essere resi edotti della natura e delle finalità del controllo a cui vengono sottoposti
1.4 Lavoratore esente dalla vaccinazione
Se un lavoratore è esente dalla vaccinazione, è escluso anche dalla presentazione del Green pass oppure dovrà fare il tampone per produrlo sul luogo di lavoro?
È esente come da D.L n. 127/2021, art. 3, comma 3. Dovrà presentare una certificazione il cui contenuto è richiamato nella circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309.
La validità, che inizialmente terminava al 30 settembre, è stata prorogata al 30 novembre con circolare dello stesso Dicastero 5 settembre 2021.
1.5 Green pass nei luoghi di lavoro
Artigiani o commercianti (parrucchiera, lavanderia, commercio tendaggi), con dipendenti. Il titolare controlla i dipendenti, ma il titolare stesso deve essere munito di Green pass?
Sì, in qualità di lavoratore.
1.6 Servizi di pulizie e controllo Green pass
Personale non dipendente addetto alla pulizia di locali industriali o centri direzionali, alle dipendenze di società di servizi o cooperative: in occasione dell’accesso, fuori orario di lavoro dei luoghi di lavoro da pulire (sera/mattina presto), il firmatario del contratto di servizio di pulizie deve controllare il Green pass degli addetti dipendenti di terzi?
Sia il datore di lavoro sia il titolare dell’azienda presso la quale il lavoratore accede per
svolgere la propria prestazione, è tenuto ad effettuare il controllo, anche se si tratta di
1.7 Assenza ingiustificata e malattia
Dipendente che non è in possesso del Green pass e conseguentemente risulta assente ingiustificato senza retribuzione con conservazione del posto. Dopo tre giorni, lo stesso dipendente presenta al datore di lavoro un certificato di malattia di un mese. Come gestire l’assenza? Una volta acquisita l’informazione della mancanza del Green pass, per effetto del controllo o perché il lavoratore lo ha comunicato, questo è considerato assente ingiustificato con diritto alla conservazione del posto di lavoro e interruzione della corresponsione della retribuzione.
Il successivo sopravvenire di uno stato di malattia non incide su tale condizione, che rimane
immutata fino a presentazione del Green pass o comunque, ad oggi, fino al 31 dicembre 2021, termine indicato per la fine dello stato di emergenza.
1.8 Controlli sui fornitori
Nei negozi, come per esempio i parrucchieri, è obbligatorio verificare il Green pass dei fornitori? E rispetto ai clienti, qual è il comportamento da tenere? Devono essere controllati anche loro? Sì, è necessario controllare anche i fornitori, inclusi i corrieri, prima che accedano ai locali aziendali. Per i clienti non è necessario il controllo del Green pass. I corrieri che effettuano una consegna presso un negozio di abbigliamento (merce
acquistata) devono essere sottoposti al controllo del Green pass da parte del
titolare dell’azienda? Se i corrieri non accedono all’azienda, il controllo del Green pass non deve essere effettuato.
Lo è soltanto laddove accedano per svolgere l’attività lavorativa (ad es. scarico merce
all’interno del locale).
1.9 Alternativa al vaccino
Se il datore di lavoro non è vaccinato e l’unico dipendente sì, che succede? L’obbligo di Green pass incombe su chiunque debba accedere sul luogo di lavoro per svolgere
attività lavorativa, di qualsiasi natura; pertanto, anche il datore di lavoro deve dotarsi di
Green pass. Nello specifico, se non intende vaccinarsi, sarà necessario sottoporsi a tampone, ciclicamente, nel rispetto delle scadenze.
1.10 La procedura di sospensione del lavoratore
Quali procedure debbono essere adottate nel formalizzare al lavoratore la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, senza maturazione di diritti previdenziali e contrattuali? Ha la forma di una lettera formale, oppure la norma è assunta a conoscenza a
prescindere? Quali conseguenze possono ricadere sul datore di lavoro nel caso di
una scelta procedurale piuttosto di un’altra? Va innanzitutto chiarito che l’automatica conseguenza dell’assenza di Green pass è la condizione di “assenza ingiustificata”, senza diritto ad alcun emolumento. Questa si realizza istantaneamente con l’accertamento della mancanza del Green pass. È opportuno, comunque, per evitare contestazioni, far firmare al lavoratore una ricevuta che evidenzi l’assenza del Green pass e la data della verifica e del conseguente allontanamento. Ove ciò non fosse possibile, è consigliabile una comunicazione che dia conto del controllo negativo e dello status in cui è collocato il lavoratore. Laddove il datore di lavoro disponga, nei casi consentiti (aziende con meno di 15 dipendenti), la sospensione del lavoratore, questa deve essere necessariamente formalizzata e notificata al dipendente stesso, che in caso contrario è considerato “semplice” assente ingiustificato.
1.11 Denuncia al Prefetto
La denuncia al Prefetto non mi sembra abbia una regolamentazione che la renda operativa: confermate? Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, il datore di lavoro, anche secondo quanto chiarito dalle Faq del Governo al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Non sono richieste particolari forme sacramentali. È sufficiente che la comunicazione sia puntale e contenga tutti gli estremi di fatto e la documentazione a corredo che ha determinato il rilievo della violazione.
http://www.fondazionestudiconsulentidellavoro.it

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